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Bibliografia
| Testo Unico per l'Edilizia |
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| Architettura - Decreti Legge | ||||
| Scritto da A.B. Caldini | ||||
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InterpretazioneTITOLO ABILITATIVO PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO
L'art. 22 (così come sostituito dal D. Lgs. n. 301/2002) individua gli interventi subordinati a DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' e al comma 6 precisa che per gli immobili sottoposti a vincolo la realizzazione degli interventi è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte degli enti competenti. Il Codice all'art. 23 spiega che qualora gli interventi autorizzati all'art.21 necessitano anche di titolo abilitativo è possibile fare ricorso alla Denunci di Inizio Attività, trasmettendo al Comune all'atto della denuncia sia l'autorizzazione ai lavori rilasciata dall'ente di vigilanza che il progetto a corredo.
L'art. 23 (così come sostituito dal D. Lgs. n. 301/2002) che disciplina la DIA ai comma 3 e 4 precisa: "3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
L'art. 37 (così come sostituito dal D. Lgs. n. 301/2002) che disciplina gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e di accertamento di conformità al comma 2 precisa: "2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro". L'art. 92 che disciplina gli edifici di speciale importanza artistica al comma 1 precisa: "1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" (oggi D. Lgs. 42/2002, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)".
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