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Le facciate dipinte di Acqui Terme


La tutela delle facciate dall’Ottocento ad oggi

La volontà della città di tutelare il decoro delle sue facciate risale al 1837 quando venne redatto il primo Regolamento d Ornato della città d Acqui (Nota 3), al quale fece seguito, ventitré anni dopo, un Regio Decreto istituito dal Consiglio Edilizio che conteneva al suo interno il testo nuovo del Regolamento d Ornato, ampliato ed integrato rispetto alla precedente stesura.

Nota 3: Cfr. Archivio di Stato di Torino, sez. 2: 8 luglio 1837, Regolamento d Ornato della città d Acqui

Nota 4: Cfr. Archivio Comunale di Acqui: 24 giugno 1860, Instituzione di Consiglio Edilizio nella città d Acqui e Regolamento di Pubblico Ornato , capitolo VII, art. 39

Le indicazioni che si ricavano riguardano principalmente le modalità di intonacatura dei fabbricati a calce, di imbiancatura e tinteggiatura nei tempi stabiliti dal Municipio, sentito il parere del Consiglio Edilizio. Tutti i costi d intervento risultano essere a pieno carico dei proprietari degli edifici prospettanti sui percorsi di primaria importanza, che hanno, perciò, lo specifico dovere di garantirne nel tempo una buona conservazione (Nota 4)

Dall’Ottocento fino ad oggi è sempre stato chiaro il proposito di tutela delle facciate dipinte, riconoscendole come espressione intenzionale di una consolidata tradizione pittorica, il passaggio dai Regolamenti d Ornato agli attuali Regolamenti Edilizi non nega la precisa intenzione di salvaguardare la facciata dipinta, in quanto bene culturale ed artistico . L introduzione del concetto di vincolo,

imposto su «tutte le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (Nota 5)» include anche la grande maggioranza di queste facciate, per lo meno quelle contraddistinte da un dichiarato livello di monumentalità. Restano fuori, invece, tutte quelle appartenenti alla cosiddetta architettura minore, per le quali non esiste altro vincolo reale se non quello imposto dal decoro dell’ambiente urbano.

Nota 5: Legge 1 giugno 1939, n. 1089 Tutela delle cose d interesse artistico o storico (G.U. 8-6-1939, n. 184)

A questa seconda categoria appartiene l’insieme delle facciate del centro storico acquese, oggetto, negli ultimi anni, di particolare cura.

Sicuramente i recenti dibattiti sul trattamento delle superfici dipinte, piuttosto accesi, hanno contribuito a maturare un nuovo interesse anche nei confronti del centro storico acquese al punto che, tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, le facciate dell’intero centro storico sono state motivo di recupero.

Particolare del fregio: prima e dopo l’ultimo intervento di ristrutturazione edilizia

La sollecitudine agli interventi è stata favorita dall’invio, da parte della Pubblica Amministrazione, di esplicite ordinanze (Nota 6)che, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle relative norme di attuazione del P.R.G.I., invitavano i proprietari di edifici con facciata gravemente ammalorata a provvederne il rifacimento.

Nota 6: La lettura di una di queste ordinanze ha permesso di individuare i seguenti riferimenti normativi: art. 84 del Regolamento edilizio comunale Manutenzione degli edifici ; artt. 26 e 37 delle Norme di attuazione Decoro dell’ambiente urbano e Area di interesse storico – A ; art. 24 del L.R. 5-12-77 n. 56 s.m.i. che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza nell’imporre l’esecuzione delle opere necessarie al rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi; il già citato art. 37 delle Norme di attuazione anche per quel che riguarda la facoltà del Sindaco di imporre, sentita la Commissione edilizia, le modalità d esecuzione delle opere stesse

Nell’ Ordinanza vengono anche indicate le modalità d intervento, partendo, anzitutto, dall’insieme di indagini preliminari da farsi sulla facciata per fornire un inquadramento storico-ambientale dell’edificio. Tali indagini dovranno essere eseguite attraverso documentazioni grafiche e fotografiche dello stato di fatto; indicando i tipi di materiale da utilizzare per il rifacimento degli intonaci – malta di calce spenta o similare – escludendo tassativamente l’uso del cemento.

Per le tinteggiature esterne è previsto l’uso di materiali a base di silicati (più raramente a base di calce), escludendo l’impiego di acrilici o quarzi. Infine, sono indicate le tecniche d intervento per la riproduzione fedele delle decorazioni esistenti, siano esse a rilievo o pittoriche, con riferimento, in quest’ultimo caso, alla tecnica del trompe l’oeil. (Nota 7)

Nota 7: «Rappresentazione pittorica illusionistica in cui ciò che è dipinto sembra reale (locuzione francese usata in italiano come sostantivo maschile: inganna-occhio )» ad vocem, P. Adorno, L arte italiana, Casa editrice G. D Anna, Firenze, 1998, Volume III, Tomo secondo, pag. 1257

ll’carattere impositivo delle ordinanze ha avuto l’ indubbio merito di avere focalizzato l’attenzione sul recupero del centro storico;

resta tuttavia da verificare l’opportunità o meno d interventi diffusi. Aspetto questo che si ricollega direttamente ai recenti dibatti sul restauro e alle posizioni antitetiche di taluni studiosi che protendono, da una parte, per la reintegrazione dell’immagine originaria e, dall’altra, per l’assoluta conservazione del dato. (Nota 8)

Nota 8: Sull’argomento, G. Carbonara, P .Gasparoli, Superfici intonacate e colore: un programma di ricerca, «Tema», 1993, n. 3, pp. 35-45; C. Soddu, La patina del tempo, «Recuperare», 1985, n. 19, pp. 64-67; L. Pittarello, Problemi ed esperienze in materia di intonaci dipinti nell’area piemontese, «Bollettino d arte», 1984, supplemento n. 6, pp. 81-87

La mancanza in proposito di chiari riferimenti normativi e di un unico principio regolatore può lasciare incorrere in un rischio piuttosto comune: quello, cioè, di porre un distinguo assolutamente arbitrario tra le superfici pittoriche, imponendo l’assoluta conservazione per tutte quelle di dichiarato valore artistico ed ammettendo, invece, il ripristino (e in moltissimi casi la sostituzione) per tutte le altre .

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