La riproduzione nell’arte: aspetti normativi
Risulta importante, far riferimento al quadro normativo che regola la riproduzione.
Fonte: Studio Verdi Demma: Tecnologie diagnostico-analitiche e informatiche per l’attribuzione, l’autenticazione e la valutazione economica delle opere d’arte
CONSERVATION SCIENCE IN CULTURAL HERITAGE . Cit. pdf Analytical- diagnostic- and computing technologies
In completezza [a quanto detto negli articoli precedenti. ndr] risulta altrettanto importante, nell’ambito della problematica sulla riproduzione nell’arte e nella prospettiva del conseguente progetto di ricerca da proporre, far riferimento al quadro normativo che regola la riproduzione. Nel 1735 in Inghilterra venne promulgata la prima legge sul diritto d’autore, la quale, oltre a proteggere l’autore di “un’opera dell’ingegno” nonché il consumatore-fruitore, creò lo spartiacque tra ciò che era vero e aveva un valore, e ciò che non lo era e quindi ne era privo.
Con questo atto si iniziò a parlare di falsificazione, distinguendola quindi dall’imitazione, e i falsari furono assoggettati a una pena effettiva, mentre fino ad allora rischiavano soltanto una condanna morale.
In Italia, le varie ipotesi delittuose, in tema di contraffazione di opere d’arte, sono configurate dalla legge n. 1062/1971. Esse vengono integralmente riproposte nell’art. 178 (Contraffazione di opere d’arte) del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”:
«È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da € 103 a € 3.099:
a. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
b. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico o archeologico;
c. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d. chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
Casi di non punibilità. Le disposizioni dell’Articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all’atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita».
La riproduzione dell’arte, quindi, si manifesta in tre diversi casi caratterizzati, sin dal principio, da uno spirito “ingannatore”:
• nel primo caso, si realizza un prodotto che imita lo stile dell’ideatore di un’opera;
• nel secondo caso, si riproducono opere famose delle quali si dichiara, da parte dell’artista “copiatore”, la non autenticità;
• vi è, infine, la forzosa volontà di immettere nel circuito del mercato dell’arte un’opera che induce a credere che si tratti di un originale, il frutto dell’ingegno di un grande nome. Quest’ultimo rappresenta il caso antonomastico del “falso d’arte”.
Ne deriva che, sotto il profilo giuridico, per poter definire un’opera d’arte come falsa occorre l’evidenza del dolo. La questione dei falsi in arte si collega con quella delle copie e delle repliche. Ma né le copie né le repliche hanno finalità fraudolente, mentre il falso, come si è già evidenziato, rappresenta una ripetizione dell’originale con intento di frode.
D’altra parte si fa presente che, fino al XIX secolo la copia aveva anche finalità conservative, in quanto veniva realizzata per salvaguardare il ricordo di pitture murali in via di deterioramento.
La replica, invece, va intesa come una ripetizione, da parte dell’autore, di un’opera che rappresenta un modello o prototipo. I motivi per replicare un dipinto o una scultura possono essere diversi. L’artista ripete un tema di successo per il desiderio di un committente collezionista o per migliorare il modello-prototipo apportandovi eventualmente delle varianti o per difetto del materiale adoperato. È raro peraltro che una replica si presenti perfettamente identica all’originale, ritrovandosi di solito nella successiva o nelle successive esecuzioni varianti più o meno consistenti, anche per il possibile intervento di collaboratori. Il valore delle repliche è d’altronde assai vario ed è sempre in rapporto con la qualità e anche con le ragioni che hanno motivato la loro esecuzione. Può accadere che la replica autografa nasca da un approfondimento, da un rinnovamento o da una decantazione dell’ispirazione e assuma allora valore di originale o, malgrado l’identità esteriore, valore di nuova opera d’arte distinta dalla prima. Inversamente può accadere che una replica autografa o molto prossima all’originale decada, per il meccanismo del processo, al livello di copia.
Oltre alle copie e alle repliche tra l’opera originale e il falso esistono altre categorie intermedie. A tal riguardo si prende in esame la terminologia utilizzata per distinguere le diverse tipologie di riproduzione di un’opera d’arte:
– Autentico: l’opera d’arte è interamente dell’epoca indicata e di un determinato autore;
– Originale: l’opera d’arte è di un determinato artista del quale presenta tutte le caratteristiche stilistiche;
– Replica: riedizione di un prototipo originale, eseguita dall’artista stesso; – Copia: opera eseguita da un’artista diverso dal riconosciuto autore;
– Attribuito a: tale indicazione evidenzia che l’opera è stata eseguita ai tempi dell’artista in questione e che lo stesso è l’autore più probabile;
– Firma di: tale indicazione ha lo scopo di garantire l’attribuzione all’artista nominato, sebbene vi sia comunque da verificare l’autenticità di tale firma;
– Scuola di: l’artista è gravitante nell’ambiente di un determinato maestro citato in maniera diretta o si tratta di un allievo;
– Seguace: artista che rivela alcuni tratti stilistici riconducibili ad un determinato maestro;
– Falso: consiste nella sostituzione totale di un manufatto a fini speculativi;
– Riprodotto: opera realizzata con mezzi informatici.
Testi curati da: Salvatore Lorusso Dipartimento di Beni Culturali Alma Mater Studiorum Università di Bologna (sede di Ravenna), Italia Vincenzo Barone Scuola Normale Superiore di Pisa, Italia Lucio Colizzi Centro di progettazione, design e tecnologie dei materiali (CETMA), Brindisi, Italia Cosimo Damiano Fonseca Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, Italia. CONSERVATION SCIENCE IN CULTURAL HERITAGE . Cit. pdf Analytical- diagnostic- and computing technologies
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